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Caso Plusvalenze - Inibizione: cosa significa? E cosa comporta per il dirigente?

Ammenda per il club e inibizione le richieste della Procura FIGC

13.04.2022 00:01

Cosa significa inibizione? E cosa comporta l’inibizione di un dirigente sportivo? Un tema caldo visto che  nella prima udienza del caso plusvalenze davanti al Tribunale Federale sono arrivate le richieste della Procura FIGC nei confronti degli undici club coinvolti, tra i quali il Pescara (gli altri sono Juventus, Napoli, Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Chievo, Novara nella prima tranche di accuse, mentre un secondo filone di indagine riguarda l’Inter) e dei 61 dirigenti deferiti. Per il Pescara oltre all'ammenda è stata chiesta inibizione di oltre un anno per il presidente Sebastiani e di minor tempo per Bankowski e Druda

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Nel caso  il Tribunale Federale confermasse le richieste della Procura FIGC, cosa potranno fare e cosa no i dirigenti coinvolti? L’inibizione rappresenta il divieto di svolgere la propria attività ufficiale in qualsiasi circostanza: un soggetto inibito non può avere accesso al terreno di gioco, agli spogliatoi ed ai locali annessi in occasione delle partite, nemmeno di quelle amichevoli.

Inoltre l’inibizione di un dirigente impone anche l’impossibilità di svolgere alcune attività a livello manageriale e amministrativa nel club: ad esempio, non potrà partecipare in prima persona alle trattative di calciomercato, rinnovo di contratti o sottoscrizione di accordi, oltre a non poter rappresentare il club nelle assemblee della Lega Serie A (a meno non si tratti di argomenti a livello patrimoniale).

Cosa significa inibizione – Il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC

Ma cosa comporta per un dirigente il provvedimento di inibizione? Cosa potranno e non potranno fare i dirigenti nel caso in cui il Tribunale Federale confermasse le richieste della FIGC? Secondo il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC “i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, in base alla natura e alla gravità dei fatti commessi, con l’inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro”.

In caso di inibizione temporanea, tuttavia “i soggetti colpiti da tale inibizione possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione viene scontata, attività amministrativa nell’ambito delle proprie società nonché partecipare e rappresentare, anche con l’esercizio del diritto di voto, la propria società nelle assemblee della lega di competenza relativamente a questioni di natura patrimoniale poste all’ordine del giorno della assemblea. La sanzione della inibizione non può superare la durata di cinque anni”.

“La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:

  • il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
  • il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali;
  • il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
  • il divieto di partecipare a riunioni con tesserati o con agenti sportivi

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