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Rischio sanzioni per il Pescara, parla Sebastiani

26.02.2022 08:40

Ora un po' di paura inizia a farsi vedere nella tifoseria biancazzurra per la questione plusvalenze, che tiene chiaramente banco in città. La Procura Federale, nell’avviso di chiusura indagini, avrebbe contestato al Pescara la violazione dell’articolo 31 comma 1 e comma 2: detto in soldoni, tramite le plusvalenze la società avrebbe tratto vantaggio per l’iscrizione al campionato di competenza. Le sanzioni da graduare, qualora il quadro accusatorio fosse integralmente riconosciuto in sede di giudizio, vanno dalla penalizzazione in classifica di 1 o più punti, all’esclusione dal campionato di competenza. il Pescara sembra orientato a non presentare alcuna memoria difensiva ma a difendersi nel primo grado di giudizio. 

Il presidente Daniele Sebastiani aveva ostentato tranquillità nei giorni scorsi e ora sulle colonne de Il Centro è entrato  nei dettagli della vicenda. «Abbiamo dato incarico all’avvocato Flavia Tortorella di visionare le carte. Mi chiedo come mai un organo della Federazione (la Covisoc, ndc) aveva già visionato e accettato le nostre carte per dare l’ok all’iscrizione al campionato e oggi un altro organo della stessa Federazione (la Procura, ndc) metta tutto in discussione. La Juve ed altre squadre non hanno il comma 2, a noi (anche al Parma e al Pisa, ndc) invece ci accusano pesantemente. Ma ribadisco: siamo tranquilli e lo dimostreremo con le carte. La tempistica? Abbiamo 15 giorni e la Tortorella è già al lavoro», le parole rilasciate al quotidiano abruzzese. 

Circa le tempistiche della vicenda, entro marzo potrebbe arrivare il deferimento - in genere le richieste iniziali di sanzioni sono più pesanti -  con inizio dibattimento nel giudizio di primo grado fissato il mese dopo o giù di lì.

 Ecco l’articolo 31, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia sportiva

Violazioni in materia gestionale ed economica
1. Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida.

2. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l’iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, lettere:

  • G: penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente).
  • H: retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;
  • I: esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
  • L: non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale.

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