Prima squadra

Il Giudice Sportivo punisce Pescara ed Ancona dopo il Derby dell'Adriatico

Per quanto accaduto sugli spalti

23.04.2024 14:54

Il Giudice Sportivo di Serie C ha deliberato di punire con un'AMMENDA di € 2.000,00 l'ANCONA “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per 210/262 l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. fatto esplodere, durante la gara e al termine della stessa, sei petardi nel proprio Settore, senza conseguenze; 2. lanciato, al termine della gara, alcuni fumogeni, due bottigliette d’acqua piene e tre petardi verso il Settore Tribuna Adriatica occupato dai tifosi avversari, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e l'intrinseca pericolosità dei lanci effettuati in direzione dei tifosi avversari, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.)” e il PESCARA "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’avere lanciato un fumogeno sulla pista di atletica e un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. a fine partita, alcuni sostenitori superavano il cordone degli Steward e, recuperato un fumogeno che era stata lanciato in loro direzione dai tifosi avversari, lo rilanciavano verso il Settore Ospiti nella direzione degli stessi, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e l'intrinseca pericolosità dei lanci effettuati in direzione dei tifosi avversari, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.). 

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