Prima squadra

Giudice Sportivo: Multa e inibizione per Delli Carri, ammenda al Pescara

Le decisioni:

31.10.2022 19:21

Con il COMUNICATO N. 68/DIV – 31 OTTOBRE 2022, Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 31 Ottobre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano in merito al Pescara:

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 NOVEMBRE 2022 ED EURO 500 DI AMMENDA DELLI CARRI DANIELE (PESCARA) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non regolamentare nei confronti di un calciatore avversario in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per protestare nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 4 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva). 

AMMENDA € 4000 PESCARA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, nella curva loro riservata, due petardi di notevole potenza prima dell’inizio della gara e al 30° minuto del secondo tempo, il secondo dei quali comportava conseguenze a carico di un appartenente alle Forze dell’Ordine il quale doveva ricorrere a cure mediche; B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere sfilato una porta di accesso ai servizi e danneggiato una plafoniera nel bagno uomini del settore curva loro riservato, rendendo necessario l’intervento dei tecnici sui cavi elettrici rimasti scoperti; C) per avere determinato il ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti per il mancato ingresso tempestivo in campo dei suoi tesserati; D) per avere i suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato, intonato, all’ingresso in campo delle squadre, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine e cori oltraggiosi, che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, preso atto del necessario ricorso a cure mediche da parte di un appartenente alle Forze dell’Ordine, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e tenuto conto dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c. documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto). 68/199 

AMMENDA € 3000 JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un gruppo di quattro-cinque suoi sostenitori, integranti anche violenza e ingiuria sulla persona, consistiti nell’avere, al 34° minuto circa del secondo tempo, e per cinque minuti circa, attinto con sputi e ingiuriato il IV Ufficiale di gara. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere (r. proc. fed.). 

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