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Inchiesta Plusvalenze, pubblicate le motivazioni della sentenza. Ecco quanto emerso sul Pescara

Il 20 gennaio la Corte Federale d’Appello ha sanzionato la Juventus. Prosciolti gli altri club

30.01.2023 18:20

Sono state pubblicate sul sito della FIGC le motivazioni della sentenza del processo sulle cd. plusvalenze fittizie. La Corte ha confermato il proscioglimento per gli altri 8 club coinvolti (Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara) e i rispettivi amministratori e dirigenti. Il 20 gennaio la Corte Federale d’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello, accogliendo in parte il ricorso della Procura Federale sulla revocazione parziale della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite n. 89 del 27 maggio scorso, ha sanzionato la Juventus con 15 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva e con una serie di inibizioni per 11 dirigenti bianconeri (30 mesi a Paratici, 24 mesi ad Agnelli e Arrivabene, 16 mesi a Cherubini, 8 mesi a Nedved, Garimberti, Vellano, Venier, Hughes, Marilungo e Roncaglio). 

Per le motivazioni integrali  clicca qui -Pper la parte inerente il Pescara leggi la parte sottostante, ovvero l'estratto 

“Quanto alle società Parma Calcio 1913, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936, la Procura federale richiama in sede di revocazione, a sostegno della tesi accusatoria, le contestazioni della Consob. Dette contestazioni, però, si riferiscono (se osservate dal lato “opposto” alla FC Juventus S.p.A. invece sempre presente in tutte le operazioni) a tre operazioni. Si tratta degli scambi Lanini-Minelli, Masciangelo-Brunori e Lamanna-Barbieri, condotti da tre società diverse (rispettivamente Parma, Novara e Pescara), uno per società e senza alcuna reiterazione nell’arco di più esercizi. Nessuno può dubitare che le operazioni in esame scontino, guardandole dal lato della FC Juventus S.p.A., lo stesso vizio che sopra si è commentato per gli scambi compiuti dalla medesima FC Juventus S.p.A. con controparti straniere (tenuto conto della volontà di eseguirle come scambio basandosi, nel caso delle società appartenenti alla Figc, sulla stanza di compensazione per effetto della quale pagamenti incrociati società di serie A o di B si compensano a meno che non sia diversamente disciplinato). Ma, come è stato efficacemente osservato dalle difese dei club interessati, due considerazioni appaiono insuperabili ai fini di una statuizione di condanna. Non può esservi alcuna sistematicità da contestare in una singola operazione (prima considerazione). Una condanna di Parma, Novara e Pescara per il mero “contatto” con la FC Juventus S.p.A. risulterebbe ingiustificata (seconda considerazione) in assenza di prove oggettive della violazione, non vista dal lato della FC Juventus S.p.A., ma appunto da quello delle deferite qui trattate. Prova che, proprio con riguardo alle citate società, non è rinvenibile nella documentazione prodotta dalla Procura federale. Il tutto senza considerare la rilevanza per la sola FC Juventus S.p.A. dei principi contabili internazionali indicati dalla Consob, che non trovano invece applicazione (nei medesimi termini) per le società italiane non quotate. Ma, allora, il sospetto che eventualmente può inferirsi con riguardo alle suddette società non è sufficiente a determinare una condanna. Tanto più in riferimento a contestazioni che nel ricorso per revocazione appaiono sostanzialmente abbandonate dalla Procura federale. Ci si riferisce agli scambi di giocatori direttamente intervenuti tra società diverse dalla FC Juventus S.p.A., in particolare gli scambi diretti tra Pescara e Parma o tra Sampdoria e Chievo Verona (quest’ultimo addirittura estromesso dal FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO giudizio), che originariamente erano stati inclusi nel deferimento come capo di incolpazione, e che poi non risultano più citati nel ricorso per revocazione, né ulteriormente sostenuti da evidenze documentali ulteriori. Depotenziandosi, dunque, la tesi accusatoria anche per tale oggettiva ragione. Infine, poco o nulla è provato dalla Procura federale con riguardo alle società FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Pisa Sporting Club ed Empoli FC, società sostanzialmente non presenti nelle intercettazioni della FC Juventus S.p.A., fatta sola eccezione per un cenno operato nei confronti del Genoa, ma senza la partecipazione diretta di alcun responsabile di tale società e in forma oggettivamente generica (senza cioè alcuna indicazione di giocatori specifici). Questa Corte, dunque, per i deferiti diversi dalla FC Juventus S.p.A. (rispetto alla quale valgono invece tutte le considerazioni già svolte e valgono le risultanze della duplice indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Torino e dalla Consob), si è dovuta confrontare con la struttura della domanda contenuta nel deferimento, non potendo la Corte stessa sostituire una eventuale autosufficienza di singole violazioni rispetto invece alla richiesta di riconoscimento di una sistematica violazione dell’art. 4 e 31 CGS, e per più esercizi (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 71/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 18/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 103/2020-2021). E soprattutto non potendo la Corte - come già si è segnalato - superare l’assenza, dal lato delle società UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936, di evidenze documentali in grado di offrire certezza della sussistenza della violazione effettivamente contestata. Per tale ragione, non sussistono ragioni sufficienti per sanzionare tali società”.

Si ricorda che, sempre comesi evince dalle motivazioni pubblicate sulla Figc, “Con atto di deferimento prot. 7506/233pf21-22/GC/GR/blp del giorno 1.4.2022, la Procura federale deferiva al Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare” - tra gli altri e solo per quanto concerne il Delfino - 

  • Il Sig. Daniele Sebastiani, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Delfino Pescara 1936 dal 29 agosto 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 31 gennaio 2019 trasferimento di Paolo Napoletano al prezzo di € 000.000; in data 29 giugno 2019 trasferimento di Cristian Galano al prezzo di € 2.000.000; in data 29 giugno 2019 trasferimento di Fabian Pavone al prezzo di € 1.800.000; in data 29 giugno 2019 trasferimento di Alessandro Martella al prezzo di € 500.000; in data 1 agosto 2020 trasferimento di Matteo Luigi Brunori al Parma al prezzo di € 1.000.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Marco D’Aloia al prezzo di € 2.800.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Simone Madonna al prezzo di € 1.000.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Davide Cipolletti al prezzo di € 1.200.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Stefano Palmucci al prezzo di € 3.000.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Edoardo Masciangelo al prezzo di € 2.300.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Matteo Luigi Brunori alla Juventus al prezzo di € 2.850.000; indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione; b) aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2019, 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 8.765.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 6.536.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio, del semestre e del trimestre; 
  •  Il Sig. Gabriele Bankowski, Consigliere di Amministrazione della società Delfino Pescara 1936 dal 29 agosto 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 8.765.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 6.536.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del semestre e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi; 
  •  Il Sig. Roberto Druda, Consigliere di Amministrazione della società Delfino Pescara 1936 dal 29 agosto 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2019, 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 765.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 6.536.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del semestre e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi; 
  • La società Delfino Pescara 1936 Spa a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Daniele Sebastiani così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; c) oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Gabriele Bankowski e Roberto Druda, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

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