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Procura Federale: indagine Procura di Napoli, deferite 16 società. C'è anche il Pescara

28.10.2016 17:15

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e trasmessi all’Ufficio della Procura Federale lo scorso 26 febbraio, disposto con provvedimento del 29 marzo 2016, ai sensi dell’art. 32 ter, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. la riapertura delle indagini ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare 16 società (Inter, Juventus, Napoli, Palermo, Chievo Verona, Lazio, Genoa, Pescara, Catania, Cesena, Ternana, Vicenza, Livorno, Portogruaro, Grosseto e Reggina) a titolo di responsabilità diretta per una serie di violazioni del Codice di Giustizia Sportiva e del regolamento Agenti di Calciatori. Deferiti anche dirigenti e calciatori delle società sopra citate. Per il Pescara il provvedimento inerisce il caso Quintero. Si legge nel comunicato: " Sig. Juan Fernando Quintero Paniagua, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Delfino Pescara 1936 s.r.l.: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’Agente sig. Riccardo Calleri, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre l’agente sig. Alessandro Moggi prestava la propria attività in favore della Delfino Pescara 1936 s.r.l., in forza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e società del 16.7.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il sig. Calleri ed il sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;" e poi: "Sig. Daniele Sebastiani, all’epoca di fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società Delfino Pescara 1936 s.r.l.: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt.16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alessandro Moggi, in forza di formale mandato conferito, mentre il sig. Riccardo Calleri prestava la propria attività di agente in favore del sig. Juan Fernando Quintero Paniagua, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il Delfino Pescara 1936 s.r.l. ed il citato calciatore del 16.7.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi, posto il rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente i tra predetti agenti; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Alejandro Mazzoni, conferendo allo stesso incarico a mezzo di scrittura privata priva di data, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Nicolas Alexis Bianchi Arce, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Delfino Pescara 1936 s.r.l. del 3.1.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi" per la società: "società Delfino Pescara 1936 s.r.l., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. Antonio Sebastiani" Circa Oddo - che era ancora calciatore - si legge nel comunicato: "Sig. Massimo Oddo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la A.C. Milan S.p.A. e la U.S. Lecce S.p.A.: - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Alessandro Moggi, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, mentre l’Avv. Marco Sommella, che era stretto collaboratore del sig. Moggi, prestava la propria attività professionale in favore della A.C. Milan S.p.A. nell’ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e società del 21.7.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il sig. Sommella ed il sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente"  

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