
Ecco le motivazioni del ricorso rigettato: legali Sassuolo al lavoro
Legali Sassuolo ancora al lavoro. La Corte Sportiva d'Appello ha pubblicato le motivazioni del ricorso neroverde respinto in merito alla la vittoria per 0-3 a tavolino in favore del Pescara, comminata dal Giudice sportivo per la nota questione Ragusa. Il "casus belli" è noto: contestata la presenza dell'attaccante neroverde, entrato in campo nel corso della gara, la cui posizione non era regolare a causa del mancato invio della PEC da parte del club emiliano con l'inserimento dello stesso giocatore nella lista dei 25 giocatori utilizzabili. L'organo giudicante ha fatto nuovamente riferimento al comunicato ufficiale n.83/A del 20.11.2014 che obbliga il club ad inviare la PEC entro le ore 12 del giorno precedente la gara con l'elenco dei calciatori inseriti nella lista dei 25 ed ha ribadito che l'utilizzo di un elemento non inserito nella lista è sanzionato con la perdita della gara in base all'art.17, p.5, lett.a) del C.G.S. Il Sassuolo ha invece proceduto all'invio della lista sul solo sistema Extranet della Lega, fatto che per i legali del Sassuolo sarebbe potuto bastare per la conferma del 2-1 maturato sul campo, ma la Corte Sportiva d'appello ha però rigettato la posizione degli emiliani in virtù del fatto che il sistema Extranet non può sostituire la PEC, in quanto non consente l'accesso a tutte le funzionalità necessarie. Ora il Sassuolo, studiate a fondo le motivazioni, potrà fare un ulteriore ricorso al Collegio di garanzia del CONI, ultimo step dei gradi di giudizio, entro il 6 novembre (con eventuale pronuncia non prima di metà dicembre in caso di proposizione di nuova istanza). Il Collegio di Garanzia dello Sport costituisce, principalmente, l’organo di giustizia sportiva di ultimo grado volta, però, ad un pieno e rinnovato esame di merito della controversia decisa dagli organi di giustizia interni alle singole federazioni. I margini per ribaltare la sentenza appaiono assolutamente ridotti
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