Prima squadra

Pescara-Reggiana potrà essere davvero ripetuta?

06.10.2021 08:58

Ieri il Pescara ha preannunciato ricorso dopo la sconfitta contro la Reggiana e oggi il legale del club, Flavia Tortorella, presenterà le motivazioni basate su quanto accaduto sui titoli di coda dei tempi regolamentare, quando un contatto in area tra il portiere biancazzurro Di Gennaro e la punta granata Zamparo ha indotto l'arbitro ad assegnare il calcio di rigore e contemporaneamente ad espellere l'estremo di casa (nel comunicato ufficiale c'è confusione sul minuto dell'accaduto, ma non è questo il punto). Il regolamento da qualche tempo è cambiato per non evitare troppe sanzioni su un medesimo fatto: il cartellino rosso, in casi del genere, si deve in pratica tramutare in giallo per evitare una tripla sanzione (rigore, espulsione e successiva squalifica) ma c'è un margine di discrezionalità lasciato all'arbitro - che rende assai difficile il ricorso per il Delfino - che pone in capo al direttore di gara la valutazione sull'antisportività del fatto che comporterebbe in questo caso comunque il rosso. 

Il Pescara, insomma, chiederà di poter ripetere il match. Il giudice sportivo dovrà constatare se si è trattato o meno di errore tecnico: sarà determinante anche leggere il referto arbitrale o un eventuale supplemento sempre prodotto dal direttore di gara che dovrà ammettere di aver sbagliato (cosa difficile). In caso di accoglimento del ricorso, il giudice però potrebbe anche non far rigiocare di nuovo la gara, tutto dipenderà dall'importanza dell'evento all'interno del match. 

Per il Pescara c'è un precedente, non proprio analogo, ma che è esemplificativo di quanto sia complicato ottenere la ripetizione di un match: non fu ripetuta Genoa Pescara del '92-93, per il noto caso Dobrovolsky, doppiamente ammonito e non espulso.

Ma il regolamento cosa dice per casi del genere?

Sono tre i punti fondamentali al fine di una ripetizione:

1) Il regolamento prevede una sola concreta possibilità di ripetere la gara per errore tecnico dell’arbitro: l’ammissione da parte dello stesso direttore di gara dello sbaglio all’interno del rapporto di gara, il cosiddetto referto. Oppure in “supplemento di rapporto”. Importante anche ricordare che il rapporto arbitrale è fonte privilegiata pure rispetto a quello del “commissario di campo”. Limitate le situazioni dove si procede anche senza esplicita dichiarazione dell’arbitro, e si tratta comunque di situazioni con evidente “errore tecnico” nello svolgimento regolare della partita: esempio eloquente e poco conosciuto fu l’errore tecnico nella gara di Coppa Italia di Promozione fra Rudianese e Grumellese del 2009, quando al termine dei 90′ a parità di reti (fra match di andata e ritorno) l’arbitro ha fatto disputare i supplementari anziché direttamente i calci di rigore come stabilito dal regolamento della competizione.

2) Tuttavia non sempre l’errore tecnico dell’arbitro, pur ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto, porta alla ripetizione dell’incontro: l’Organo giudicante dovrà valutarne l’effettiva influenza sul regolare svolgimento della gara. Ad esempio la mancata espulsione di un giocatore della squadra soccombente, ammonito per la seconda volta, con il risultato rimasto invariato sino alla fine dell’incontro, non può dirsi che abbia influito sul risultato della gara: dell’errore dell’arbitro non può pertanto dolersi la società che ne è stata avvantaggiata, avendo potuto concludere l’incontro in undici anziché in dieci giocatori.

3) Considerato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi natura tecnica e che nella casistica degli episodi “non di natura tecnica” rientrano tutti quei fatti che abbiano influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento di una gara (art 12.4 CGS).

 

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