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Il sistema premiale del calcio giovanile tra regole sportive e normativa fiscale

Nuovo appuntamento con "Oltre la Sfera" a cura del dott. Oronzo

01.07.2020 20:08

Ecco un nuovo appuntamento con al rubrica di PS24 "Oltre la Sfera", a cura del dott. Stefano Oronzo. Buona lettura!

Tutte le società calcistiche hanno come massima ambizione crescere tra loro fila eventuali campioncini, questa legittima aspirazione viene considerata dalla F.I.G.C. come una priorità da salvaguardare per tutelare il lavoro svolto, in particolare, nei settori giovanili.

A tale proposito, la Federazione ha stabilito un corpus normativo sulle tutele previste, che è contenuto nelle sue Norme Organizzative Interne (N.O.I.F.), dall’art. 96 all’art. 99ter, questo sistema premiale, teso a salvaguardare questi diritti delle società, da un lato vede l’applicazione di tutele sportive e dall’altro specifiche norme fiscali che riconoscono a questo sistema degli indubbi vantaggi. Enumerando le varie categorie di premio previste dalla normativa federale, possiamo distinguere:

1)Premio Preparazione;

2)Premio di addestramento e formazione tecnica;

3)Premio alla carriera.

L’art. 96 N.O.I.F. introduce il cosiddetto Premio Preparazione, secondo il quale “Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione”.

Per “giovani di serie” si intendono i calciatori definiti in precedenza definiti “giovani”, vale a dire i calciatori e le calciatrici praticanti a partire dall’ottavo al sedicesimo anno di età, che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età e che sottoscrivono la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche. I “giovani dilettanti” sono invece i calciatori o calciatrici, in precedenza qualificati come “giovani” che dal quattordicesimo anno di età assumono un vincolo con società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile, per la quali sono già tesserati sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età. Infine, “non professionisti” sono i calciatori e le calciatrici “giovani dilettanti” che compiono diciottesimo anno di età, cambiando status e svolgendo attività per sportiva per società associate nella Lega Nazionale Dilettanti, quali Calcio, Cinque e Calcio femminile.

Il particolare il Premio Preparazione si configura come un benefit di quali esclusiva competenza delle società della Lega Nazionale Dilettanti, infatti, da un lato “le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega” e dall’altro “le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P.A.) e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B (L.N.P.B.) o siano controllate da società associate alla L.N.P.A. o alla L.N.P.B., fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega”.

Bisogna evidenziare come la versione attuale dell’art. 96 N.O.I.F., nel permettere alle sole Società iscritte alla Lega Nazionale Dilettanti di riscuotere il premio di preparazione, influisca negativamente sull'attività delle associazioni che svolgono attività prettamente giovanile a livello di Settore Giovanile e Scolastico (S.G.S.,) quali le Scuole Calcio.

L’art. 99 N.O.I.F. prevede invece il Premio di addestramento e formazione tecnica, che si configura “a seguito della stipula da parte del calciatore “non professionista” del primo contratto da “professionista”, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica. L’imposto di tale premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento”.

Sia per il Premio Preparazione che il Premio di addestramento e formazione tecnica sono previsti dei parametri, adeguati ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita. Tuttavia, a differenza del Premio di addestramento e formazione tecnica, che vede come indice premiale il dato economico fisso dato dal cambio di status del calciatore da non professionista a professionista, il Premio Preparazione prevede insieme ai parametri prefissati un’ulteriore variabile data dalla storia calcistica del giovane calciatore, vale dire i suoi ultimi 5 anni di attività come “giovane” per una o più società, in quest’ultima ipotesi il premio sarà suddiviso secondo gli indici stabiliti.

Infine, l’art. 99 bis stabilisce il Premio alla carriera, secondo il quale “alle società della L.N.D. ovvero di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a € 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi: a)quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21”. Questo premio, le cui variabili sono strettamente legate ad accadimenti sportivi, è presente anche per il Calcio Femminile, nell’art. 99 ter, in cui il compenso forfettario previsto “è pari a € 2.000,00 per ogni anno di formazione impartita a una calciatrice da esse precedentemente tesserata come “giovane” o “giovane dilettante”, quando la calciatrice disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A Femminile”.

Dopo aver evidenziato la normativa sportiva del sistema premiale, bisogna osservare, adesso, come questi singoli premi vengono considerati dal punto di vista fiscale e, nello specifico, nell’ambito della corretta gestione contabile delle società sportive.

Per il Premio Preparazione e il Premio di addestramento e formazione tecnica, trova applicazione l’art. 15 della legge n. 91 del 1981 che stabilisce che le somme versate a titolo di Premio di addestramento e formazione tecnica sono equiparate alle operazioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, questo beneficio è stato confermato anche per il Premio Preparazione nella Circolare 37/E dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2013. Inoltre, questi premi generano ulteriori benefici per le società dilettantesche in regime 398/1991 in quanto:

1)non sono soggetti IVA;

2)non sono soggetti alle imposte dirette IRES/IRAP;

2)non sono computabili nel plafond dei € 400.000,00 annui previsto per questo regime fiscale.

Diversamente da questi privilegi, qualora le società sportive avessero optato per in regime diverso da quello previsto nella Legge 398/1991, come ad esempio il regime ordinario, i suddetti premi concorrono alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP ai sensi del combinato disposto di cui al T.U.I.R. ed al Decreto Legislativo 496/97.

In definitiva, le società dilettantistiche, destinatarie delle suddette erogazioni possono emettere fatture in esenzione IVA indicando esplicitamente l’art. 15 della legge n. 81/1991 e l’esenzione ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633/1972.

Per quanto concerne il Premio alla Carriera, a differenza delle precedenti categorie premiali, si sono distinti nel tempo due diversi orientamenti in merito alla sua classificazione dal punto di vista fiscale.

Nella, citata nella Circolare 37/E dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2013 si era rilevato che:

1)il premio alla carriera poteva essere soggetto allo stesso trattamento fiscale previsto dall’art. 15 della legge n. 91 del 1981, relativamente alle operazioni esenti IVA dell’art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972;

2)che dal premio alla carriera dovevano essere scomputati gli importi già percepiti, dalle società dilettantistiche, a titolo di premio di preparazione, di premio di addestramento e formazione tecnica in presenza.

Nonostante ciò, la circolare riteneva, tuttavia, che le modifiche sulla quantificazione economica dell’art. 99bis inerente al Premio alla carriera dovesse essere superato questo orientamento.

Successivamente, tale postulato è stato chiarito con la nota dell’Agenzia delle Entrate n. 954-462 del 14 novembre 2005, in cui si è affermato, chiaramente, che la diposizione agevolativa di cui all’art. 15 della legge n.91/81 non poteva essere applicata al Premio alla carriera.

Nello specifico, questa fattispecie presentava caratteristiche diverse dal premio di addestramento e formazione tecnica e doveva ritenersi una operazione rilevante ai fini IVA.

Quindi dal punto di vista fiscale il Premio alla Carriera:

1)è soggetto all’aliquota ordinaria del 22%;

2)è soggetto alle imposte dirette IRES/IRAP, tassato come plusvalenza in aggiunta alle altre componenti del reddito forfettario per le Società in regime 398/1991, non computato nei limiti dei € 400.000,00.

Come per i precedenti premi, le società sportive che hanno optato per in regime diverso da quello previsto nella Legge 398/1991, il Premio alla carriera è ordinariamente tassabile senza ulteriori agevolazioni.

Sia in caso di regime 398/91 che ordinario le fatture emesse dalle società, inerenti al Premio alla carriera, dovranno prevedere l’applicazione dell’IVA al 22%, scomputando gli eventuali importi relativi agli altri premi precedentemente percepiti dal netto della fattura su cui applicare l’IVA.

 

 

 

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