Futsal

Il giudice sportivo ribalta Lazio -Pescara

03.11.2016 19:21

Doccia fredda sul Delfino. il giudice sportivo del calcio a cinque italiano ha emesso la sua sentenza sul reclamo proposto dalla Lazio in merito alla gara con il Pescara "viziata" dall'impiego del giocatore Pulvirenti. "Esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini,  osserva: Con il ricorso di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della  convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lett.a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro in epigrafe il calciatore Pulvirenti Giovanni, in corso di squalfica. Questi, nella passata stagione sportiva militando nelle file del COGIANCO (campionato under 21), venne squalificato per una giornata effettiva di gara come da C.U. n.855 del 14/06/2016. Non essendo stato possibile scontare detta squalifica nella passata stagione sportiva, in quanto comminata nell’ultima giornata di campionato, la stessa, ai sensi dell’art.22 comma 1 del C.G.S., andava scontata nella stagione sportiva successiva. Tuttavia, avendo il nominato in questione cambiato Società ed essendo stato tesserato per la società A.S.D. PESCARA, la sanzione andava scontata “nelle gare ufficiali della prima squadra” così come stabilito dall’art. 22 comma 6 del C.G.S., ancorché riferentesi al campionato under", si legge nel comunicato. " A conferma di tale interpretazione la società ricorrente allega un parere interpretativo sull’ambito di applicazione dell’art.22 comma 6 del C.G.S. reso dalla Corte Federale in data 11/04/2006 e pubblicato con C.U. n.13/C.F./2005/2006, ove viene specificato che “in caso di trasferimento di un calciatore, la squalifica residua debba essere scontata, ai sensi dell’art.22 comma 6 del C.G.S., nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova società, intesa come formazione che partecipa alla più elevata delle competizioni. Controdeduce la convenuta invocando la correttezza del proprio operato, in quanto il calciatore Pulvirenti Giovanni, essendo nato il 19/02/1996, è ancora un under 21 e come tale ritiene di aver agito nel rispetto delle norme, facendogli scontare la predetta sanzione nella gara del campionato under 21 disputatasi il giorno 09/10/2016. Riguardo alle considerazioni suesposte si ritiene innanzitutto di dover precisare che le sanzioni comminate, di regola, si scontano nelle rispettive competizioni. Per quel che riguarda il campionato under 21 le sanzioni residue vanno scontate nelle gare ufficiali della prima squadra, qualora il calciatore squalificato non rientri più anagraficamente nella categoria under 21, o che la società di appartenenza, per un qualsiasi motivo, non si iscriva al campionato under 21. Nel caso di che trattasi appaiono soddisfatti entrambi i requisiti: calciatore under 21 e società regolarmente iscritta al campionato. Tuttavia, poiché nella fattispecie il calciatore ha cambiato società, interviene, derogando alla prassi invalsa, il dettato dell’art.22 comma 6 del C.G.S., egregiamente illustrato ed interpretato dal parere reso dalla Corte Federale nel 2006. Detto parere, pur rivestendo efficacia consultiva e non vincolante, individua la portata della norma dianzi citata, delimitandone i campi di applicazione, tra i quali rientra la disciplina dell’esecuzione di sanzioni analoghe a quelle che hanno riguardato il caso del calciatore Pulvirenti Giovanni ed alle cui conclusioni lo scrivente Giudice Sportivo ritiene opportuno adeguarsi. P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U.N. 067 del 11/10/2016 decide: a) Di comminare alla Soc. A.S.D. PESCARA la punizione sportiva della  perdita della gara col punteggio di 0-6; b) Di ritenere scontata la squalifica comminata a Pulvirenti Giovanni non essendo stato schierato dalla Società di appartenenza nella giornata del 16/10/2016 c) Nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente reclamo"

Commenti

Il Bahebeck segreto
Zeman jr attacca l'arbitro: "Tifoso della Juve o del Chieti, sapevo avrei perso"